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Rapporti dormienti
D.P.R. 22 giugno 2007 n. 116 – Regolamento di attuazione dell'art. 1, c. 345, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 in materia di depositi dormienti.
Il 17 agosto 2007 è entrato in vigore il Regolamento in materia di depositi dormienti (DPR del 22 giugno 2007 n. 116 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2007).
Per "dormienti" si intendono quei rapporti in relazione ai quali non è stata effettuata alcuna operazione o movimentazione, ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, per un periodo di tempo di dieci anni, decorrenti dalla data di libera disponibilità degli strumenti finanziari.
Decorso tale termine il rapporto "dormiente" deve essere estinto salvo che, entro il termine di 180 giorni dalla comunicazione da parte della società di Gestione, il titolare non effettui un'operazione o movimentazione, o comunichi espressamente alla stessa la volontà di proseguire nel rapporto.
Se ciò non accade, le somme depositate saranno trasferite ad un Fondo di indennizzo per i risparmiatori vittime di frodi finanziarie (Art. 1 comma 343 della L. 266/2005).
- Per visualizzare l'elenco dei rapporti dormienti al 31/03/2001,clicca qui
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