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1 luglio 2011: il nuovo regime fiscale per i Fondi Italiani e le altre novità sulla tassazione dei fondi esteriIl 1° luglio entra in vigore il nuovo regime di tassazione dei fondi comuni di investimento di diritto italiano (per Pioneer Investments la nuova tassazione riguarda i Pioneer Fondi Italia, il Sistema UniCredit Soluzione Fondi e il fondo Pioneer Liquidità Euro). Si tratta di una riforma da tempo auspicata dalle società di gestione del risparmio che equipara il trattamento fi scale dei fondi di diritto italiano a quello dei fondi di diritto lussemburghese e introduce una maggiore chiarezza e semplicità per i clienti che potranno sottoscrivere fondi comuni di investimento di diritto italiano e lussemburghese senza disparità dal punto di vista del trattamento fi scale. Con il nuovo meccanismo, la tassazione non inciderà più quotidianamente sulle quote possedute dai clienti poiché il prelievo fiscale verrà applicato solo al momento del disinvestimento.Queste nuove regole riguardano i fondi comuni di investimento di diritto italiano e i fondi c.d. lussemburghesi storici. Esse non si applicano però ai fondi pensione, ai fondi immobiliari e alle gestioni patrimoniali sui quali continuerà a esistere il regime fiscale attualmente in vigore. Per i fondi lussemburghesi, come i Pioneer CIM e il fondo Capital Italia, il regime di tassazione in vigore dal 1° luglio 2011 è identico a quello dei fondi di diritto italiano, come descritto sopra. Pertanto anche questi fondi, a partire da quella data, sono tassati sul "realizzato" e non più sul "maturato". Per i fondi lussemburghesi storici, una novità importante, dopo l'introduzione della riforma fiscale, riguarda la tassazione degli "switch". L'importo disinvestito da un comparto sarà infatti soggetto al prelievo fiscale e successivamente nel comparto di destinazione sarà investito solo l'importo al netto delle tasse. Il disinvestimento e il successivo investimento non avverranno in modo contestuale (nella stessa data). I fondi lussemburghesi armonizzati (per Pioneer Investments ci riferiamo alle gamme Pioneer Funds, Pioneer S.F., Pioneer P.F., Pioneer SSF, Pioneer Investments Total Rerturn) dopo l'introduzione della riforma fiscale continueranno ad essere tassati sul realizzato come in precedenza. Anche per questi fondi, l'unica novità riguarda la tassazione delle conversioni di quote (switch). Bisogna infatti distinguere le conversioni rilevanti da quella non rilevanti sotto il profilo fiscale: Nel caso di conversione rilevante dal punto di vista fiscale, l'importo disinvestito sarà soggetto al prelievo fiscale e successivamente l'importo netto sarà investito nella classe di destinazione. Il disinvestimento e il successivo investimento non avverranno in modo contestuale. Nel caso di conversione non rilevante, l'importo trasferito non sarà soggetto a tassazione. |
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