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1 luglio 2011: il nuovo regime fiscale per i Fondi Italiani e le altre novità sulla tassazione dei fondi esteri

 

Fondi Comuni di investimento di diritto italiano

Il 1° luglio entra in vigore il nuovo regime di tassazione dei fondi comuni di investimento di diritto italiano (per Pioneer Investments la nuova tassazione riguarda i Pioneer Fondi Italia, il Sistema UniCredit Soluzione Fondi e il fondo Pioneer Liquidità Euro). Si tratta di una riforma da tempo auspicata dalle società di gestione del risparmio che equipara il trattamento fi scale dei fondi di diritto italiano a quello dei fondi di diritto lussemburghese e introduce una maggiore chiarezza e semplicità per i clienti che potranno sottoscrivere fondi comuni di investimento di diritto italiano e lussemburghese senza disparità dal punto di vista del trattamento fi scale. Con il nuovo meccanismo, la tassazione non inciderà più quotidianamente sulle quote possedute dai clienti poiché il prelievo fiscale verrà applicato solo al momento del disinvestimento.
Queste nuove regole riguardano i fondi comuni di investimento di diritto italiano e i fondi c.d. lussemburghesi storici. Esse non si applicano però ai fondi pensione, ai fondi immobiliari e alle gestioni patrimoniali sui quali continuerà a esistere il regime fiscale attualmente in vigore.

  • Situazione fino al 30 giugno 2011
    Fino a questa data verrà mantenuto il cosiddetto "prelievo sul maturato". Con questo meccanismo la società di gestione, in qualità di sostituto d'imposta, provvede a prelevare un'imposta sostitutiva del 12,5% calcolata sul risultato di gestione di volta in volta maturato dal fondo nel corso dell'anno. In sostanza la tassazione avviene direttamente in capo al fondo. La valorizzazione delle quote, e la relativa pubblicazione sui quotidiani, è quindi già al netto del prelievo fiscale e al momento del disinvestimento non c'è alcuna ulteriore imposizione fiscale.
  • Cosa succede il 30 giugno 2011
    Con l'entrata in vigore del nuovo meccanismo di tassazione, i clienti che possiedono quote di fondi comuni di investimento non registreranno nessun cambiamento né al numero di quote in loro possesso, né al controvalore del loro investimento. Il valore delle quote dei fondi al 30 giugno sarà memorizzato negli archivi delle società di gestione del risparmio e costituirà il nuovo costo fiscalmente riconosciuto che sarà utilizzato per calcolare il prelievo fiscale sui riscatti o i rimborsi successivi al 30 giugno e originati da investimenti effettuati prima di questa data.
  • Cosa succede a partire dal 1° luglio 2011
    Dal 1° luglio il nuovo meccanismo di tassazione prevede invece un prelievo "sul realizzato"1 a carico del sottoscrittore al momento del disinvestimento. In sostanza, al momento del disinvestimento, o della cessione di quote a terzi, verrà applicata una ritenuta del 12,5% sull'incremento di valore delle quote avvenuto tra la data di sottoscrizione (o, se le quote erano possedute al 30 giugno 2011, sull'incremento di valore delle quote tra il 30 giugno 2011) e la data del loro disinvestimento.

Fondi Lussemburghesi storici

Per i fondi lussemburghesi, come i Pioneer CIM e il fondo Capital Italia, il regime di tassazione in vigore dal 1° luglio 2011 è identico a quello dei fondi di diritto italiano, come descritto sopra. Pertanto anche questi fondi, a partire da quella data, sono tassati sul "realizzato" e non più sul "maturato". Per i fondi lussemburghesi storici, una novità importante, dopo l'introduzione della riforma fiscale, riguarda la tassazione degli "switch". L'importo disinvestito da un comparto sarà infatti soggetto al prelievo fiscale e successivamente nel comparto di destinazione sarà investito solo l'importo al netto delle tasse. Il disinvestimento e il successivo investimento non avverranno in modo contestuale (nella stessa data).

Fondi lussemburghesi armonizzati

I fondi lussemburghesi armonizzati (per Pioneer Investments ci riferiamo alle gamme Pioneer Funds, Pioneer S.F., Pioneer P.F., Pioneer SSF, Pioneer Investments Total Rerturn) dopo l'introduzione della riforma fiscale continueranno ad essere tassati sul realizzato come in precedenza. Anche per questi fondi, l'unica novità riguarda la tassazione delle conversioni di quote (switch). Bisogna infatti distinguere le conversioni rilevanti da quella non rilevanti sotto il profilo fiscale:
  • Conversione rilevante:
    trasferimento di quote tra stesse classi di comparti diversi (es. uno switch dalla classe E del comparto Euro Strategic Bond verso la classe E del comparto Euro Bond)
  • Conversione non rilevante:
    trasferimento di quote tra la stessa classe dello stesso comparto (es. uno switch dalla classe E verso la classe E hedged del comparto Strategic Income oppure uno switch dalla classe E a distribuzione verso la classe E ad accumulazione del comparto Euro Aggregate Bond)

Nel caso di conversione rilevante dal punto di vista fiscale, l'importo disinvestito sarà soggetto al prelievo fiscale e successivamente l'importo netto sarà investito nella classe di destinazione. Il disinvestimento e il successivo investimento non avverranno in modo contestuale.
Nel caso di conversione non rilevante, l'importo trasferito non sarà soggetto a tassazione.

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